Dolcetto d’Alba DOC

Dolcetto d’Alba è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle province di Asti e Cuneo. È tradizionalmente il vino da pasto più bevuto nelle Langhe.
Cenni storici
È uno dei vitigni più tipici e diffusi del Piemonte. Deve il suo nome forse alla dolcezza dell’uva matura, o secondo un’altra teoria al termine piemontese “dosset”, ossia una collina non particolarmente alta. Il vino prodotto con uve dolcetto è stato per secoli uno dei protagonisti della vita contadina piemontese e uno dei principali oggetti di scambio con la Liguria, da cui oltre l’olio e il sale, si importavano le acciughe, l’ingrediente principale di uno dei piatti tipici più famosi del Piemonte, la bagna caöda. Nonostante ciò, notizie certe sul Dolcetto si hanno solo a partire dal XVIII secolo. Il vino Dolcetto d’Alba ha ottenuto la DOC nel 1974.
Abbinamenti consigliati
Antipasti di verdure e salumi; minestre di legumi, risotti, ravioli ai porcini, carni di vitello e manzo.

Zone di produzione del vino Dolcetto d’Alba DOC
La zona di produzione del vino Dolcetto d’Alba DOC comprende l’intero territorio dei comuni di Alba, Albaretto della Torre, Arguello, Barolo, Benevello, Borgomale, Bosia, Camo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cossano Belbo, Grinzane Cavour, Lequio Berria, Mango, Monforte d’Alba, Montelupo Albese, Neviglie, Rocchetta Belbo Rodello, S. Stefano Belbo, Serralunga d’Alba, Sinio, Treiso, Trezzo Tinella in provincia di Cuneo, del comune di Coazzolo in provincia di Asti, e parte del territorio dei comuni di Barbaresco, Cherasco, Narzole, Neive, Novello, La Morra, Roddi, Verduno, Roddino, Torre Bormida e Cortemilia.
Vitigni consentiti
È consentito l’uso del solo vitigno Dolcetto.
Norme di produzione
– La produzione massima di uva deve essere di 90 q / ha
– Sono da ritenersi idonei esclusivamente i terreni argillosi, calcarei e silicei a giacitura collinare, con esclusione dei terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati
– Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità non può essere inferiore a 3.300 ceppi per ettaro
– Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 11,5 % vol.
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Ulteriori informazioni
– Resa (uva/ettaro): 90 q
– Resa massima dell’uva: 70,0%
– Titolo alcolometrico naturale dell’uva: 11,0%
– Titolo alcolometrico minimo del vino: 11,5%
– Estratto secco netto minimo: 22,0‰
Caratteristiche organolettiche
colore: rosso rubino tendente a volte al violaceo nella schiuma.
odore: vinoso, gradevole, caratteristico.
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